Statuto

Art. 1 – E' istituita a Venezia una Università Popolare, organizzazione non lucrativa di utilità sociale. Essa ha il compito di collaborare alla elevazione spirituale del popolo, promuovendo la diffusione della cultura nelle classi lavoratrici. L'associazione ha carattere apolitico, ispirandosi tuttavia alle idee di libertà, di democrazia e di giustizia sociale.

Art. 2- L'Università Popolare persegue i suoi fini attraverso lezioni isolate, corsi sistematici di lezione su particolari argomenti e per particolari categorie di iscritti, visite a monumenti e a musei, gite di istruzione, biblioteche circolanti ed ogni altra iniziativa promossa dai dirigenti o sollecitata dai soci, che armonizzi con il suo programma generale e si impegna a non svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate.

Art. 3-Le conferenze lezioni ecc. promosse dall'Università Popolare saranno di regola pubbliche e gratuite. Talune manifestazioni potranno essere limitate ai soli soci; l'iscrizione ai corsi speciali di lingue ecc. verrà disciplinata da speciali norme.

Art. 4- Dell'Università Popolare fanno parte soci ordinari, sostenitori e benemeriti. Le quote verranno fissate dal Consiglio Direttivo anno per anno. Potrà pure essere istituita una categoria di soci studenti.

Art. 5- Provvede all'andamento didattico ed amministrativo dell'Università Popolare un Consiglio Direttivo di numero di venti membri eletti ogni tre anni dall'assemblea dei soci.

Art. 6- Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, uno o più Vice Presidenti nonché un Segretario ed un Tesoriere; questi ultimi potranno non essere membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e le firme sociali, dirige e coordina di concerto con il Consiglio Direttivo, l'attività culturale dell'Università Popolare.

Art. 7- Al termine di ogni anno viene redatto il Bilancio annuale.

Art. 8- L'assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno per ascotlare e discutere la Relazione morale del Presidente e per l'approvazione del Bilancio, con divieto di distribuire eventuali avanzi di gestione, da utilizzare soltanto per la realizzazione della attività istituzionali. L'Assemblea dovrà essere convocata ogniqualvolta un decimo dei soci ne faccia richiesta al Consiglio Direttivo. La Convocazione ha luogo con pubblico manifesto affisso almeno otto giorni prima.

Art. 9- L'Assemblea dei soci nomina ogni tre anni, insieme al Consiglio Direttivo, due revisori dei conti i quali, in caso di mancato accordo, potranno nominare un terzo membro. Essi riferiranno all'assemblea in sede di approvazione del Bilancio.

Art. 10- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente all'inizio di ogni anno didattico per deliberare in linea di massima sul programma da svolgere la cui attuazione sarà compito del Presidente coadiuvato dal Vice Presidente e Segretario. Sarà pure convocato ogniqualvolta numero cinque membri lo richiedano.

Art. 11- Il Consiglio Direttivo ha facoltà di aggregarsi con voto consultivo persone idenee in rappresentanza di Enti, Associazioni, Istituti o Categorie la cui opera possa essere utile per il migliore raggiungimento dei fini dell'Università Popolare.

Art. 12- In caso di dimissioni o decesso di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà chiamare a sostituirlo altro socio, salvo ratifica da parte dell'assemblea dei soci nella prima seduta successiva.

Art. 13- Potranno essere costituite, ad iniziativa del Presidente o del Consiglio Direttivo, sezioni staccate dell'Università Popolare, nell'ambito del Comune. Ognuna di esse sarà diretta da un Consiglio Direttivo secondo quanto sarà stabilito dai soci della sezione stessa, il Presidente sarà di diritto uno dei Vice Presidenti dell'Università Popolare Veneziana e farà parte del Consiglio Direttivo di questa. L'attività delle sezioni sarà svolta di concerto con il Presidente dell'Università Popolare, i rapporti economici tra questa e le varie sezioni saranno regolati di volta in volta secondo opportunità, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 14-L'attività dell'Università Popolare, e cosi il suo Bilancio, si svolgerà per un anno didattivo con la decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 15- Possono iscriversi all'Università Popolare tutti coloro che abbiano raggiunto il 14° anno di età, purché diano sicuro affidamento di moralità pubblica e privata. La domanda sarà presentata su apposito modulo contenente la accettazione del presente Statuto. L'accettazione della domanda a socio è demandata al Presidente. Si può comunque recedere dall'iscrizione all'Associazione in qualsiasi momento, con segnalazione verbale o scritta, indirizzata al Presidente.

Art. 16- In caso di controversia circa una domanda di iscrizione o di riassociazione, deciderà sulle controversie stesse inappellabilmente il Consiglio Direttivo.

Art. 17- L'Università Popolare di Venezia ha iniziato la sua attività culturale e didattica fin dall'anno 1900.

 

Venezia, 23 marzo 1998.

 

Il presidente Prof.ssa Elena Bassi